Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@studiolegalegiannone.it.
1. DIRITTO BANCARIO
Risoluzione delle singole operazioni di investimento in valori mobiliari
Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo.
[In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, ritenendo la responsabilità dell’intermediario quale conseguenza dell’inosservanza degli obblighi informativi in favore del cliente di natura precontrattuale, aveva escluso l’esperibilità del rimedio risolutorio con riguardo ai negozi diretti alla negoziazione dei titoli]. (massima ufficiale).
(Cssazione civile, sez. I, 31 Marzo 2021, n. 8997)
- DIRITTO CIVILE
La nullità che deriva dalla violazione di intese anticoncorrenziali colpisce le singole clausole, non l’intero contratto.
In tema concorrenza, i contratti che contengono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali, oltre a far scaturire una responsabilità risarcitoria, sono da considerare affetti da nullità parziale limitata alle clausole riferite alle intese illecite (Cass. n. 24044/2019).
Al giudice spetterà pertanto verificare se la parte favorita dalla clausola nulla avrebbe concordato la fidejussione anche senza la deroga vietata.
Nel caso di specie il Tribunale di Padova ha ritenuto che per la Banca non fosse particolarmente gravoso l’onere di monitorare la situazione al fine di attivarsi nei mesi dalla scadenza della garanzia e che la sanzione della nullità doveva pertanto essere limitata alla singola clausola e non estesa all’interno contratto.
(Tribunale di Padova 07.04.2021).
- DRITTO TRIBUTARIO
I crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l’iscrizione a ruolo siano successivi all’apertura del fallimento.
In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l’iscrizione al ruolo siano successivi all’apertura del fallimento, perché detti i crediti nascono “ex lege” con l’avveramento dei relativi presupposti e non per l’effetto dell’atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l’iscrizione a ruolo. (massima ufficiale)
(Cass. Civ. sez. VI, 26 marzo 2021, n. 8602)
4. DIRITTO FALLIMENTARE
Concordato preventivo, rinuncia prima dell’ammissione e inefficacia delle ipoteche giudiziali.
L’art. 168, comma 3, l. fall., il quale dispone l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell’ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nell’art. 69-bis l. fall. (massima ufficiale).
(Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 2021, n. 8996).
- DIRITTO AMMINISTRATIVO
Incompatibilità tra la qualifica di Presidente del Tar e l’attività forense della figlia.
Sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2759/21, depositata il 6 aprile.
In virtù dell’art. 18 r.d. n. 12/1941 (ordinamento giudiziario) “dal descritto quadro normativo è inferibile una presunzione assoluta di incompatibilità di sede per i presidenti di uffici giudiziari monosezionali (tale è il Tribunale amministrativo regionale per le Marche) e non consente di pervenire alla soluzione per cui l’impegno personale dell’avvocato-congiunto di astenersi da ogni attività, anche stragiudiziale, nel campo del diritto amministrativo, dismettendo altresì gli incarichi già affidatigli, sia idonea a rimuovere lo stato di incompatibilità voluto dalla legge a tutela non solo della sostanza, ma anche – come da lungo tempo indica la migliore dottrina processualistica – della semplice apparenza dell’imparzialità e della terzietà del giudice, non meno importanti per la tranquilla fiducia che i cittadini debbono poter riporre nella giustizia”.
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2759/21)