Le massime del venerdì – 11 giugno 2021


Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con IgiTo – Istituto giuridico internazionale di Torino. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni:  info@studiolegalegiannone.it.

1.DIRITTO CIVILE

Edificio costituito da più unità immobiliari autonome.
In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell’acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l’inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa dalla forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. (massima ufficiale)

(Cassazione civile, sez. II, 20 Aprile 2021, n. 10370)

DIRITTO DELLE ESECUZIONI

Omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza nel termine perentorio assegnato.

In tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione fissa davanti a sé l’udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all’opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest’ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull’ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l’attivazione dei poteri officiosi del giudice dell’esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell’azione espropriativa. (massima ufficiale)

 (Cassazione civile, sez. III, 12 Giugno 2020, n. 11291).

DIRITTO CONDOMINIALE

Diritto dell’amministratore di condominio al soddisfacimento dei propri crediti anche in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine del mandato.

L’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico. (massima ufficiale)

 (Cassazione civile, sez. II, 19 Marzo 2021, n. 7874)

DIRITTO CONDOMINIALE

Trasformazione in terrazza del tetto comune di un edificio.

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. (massima ufficiale)

(Cassazione civile, sez. II, 29 Gennaio 2021, n. 2126)

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Daspo per lo spettatore che minaccia l’allenatore durante un allenamento di calcio.

La Questura di Napoli emetteva il provvedimento (c.d. DASPO) vietando ad uno spettatore di accedere, per ben cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, eventi ed incontri calcistici nazionali ed internazionali poiché avrebbe minacciato l’allenatore di una squadra di calcio durante una seduta di allenamento.

Il giudice ha ritenuto, infatti, che la fattispecie oggetto di causa rientrasse nella situazione di comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblici, commessi da sostenitori di squadre sportive “a causa di manifestazioni sportive”. L’evento in parola – l’allenamento – è, dunque, assimilabile ad una “manifestazione sportiva”, e la condotta cui si riferisce il provvedimento impugnato si è tenuta non nell’ambito di una competizione sportiva, ma di un allenamento di una squadra di calcio.

Ciò viene confermato anche in appello nonostante il Collegio sia consapevole della presenza di orientamenti diversi da parte dei giudici penali.

Infatti, l’art. 6, l. n. 401/1989 prevede che il provvedimento Daspo possa essere adottato nei confronti “delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

La suddetta disposizione, secondo Palazzo Spada, indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono sia quelle realizzate “in occasione” di una manifestazione sportiva, sia quelle poste in essere “a causa” della manifestazione sportiva stessa.

 (Consiglio di Stato sentenza n. 4123 18.05.2021)