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La c.d. rivalsa del datore di lavoro è il diritto del datore di lavoro di recuperare il danno conseguente alla mancata prestazione di lavoro da parte del dipendente rimasto vittima di un infortunio.
In tal caso, infatti, anche se l’infortunio è avvenuto al di fuori dell’azienda e in assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al datore, questi è comunque tenuto a farsi carico di una parte, circa il 20%, della retribuzione del lavoratore, in quanto essa non viene integralmente riconosciuta dall’Ente Previdenziale che interviene in garanzia.
Il recupero da parte del datore di lavoro di tale somma è possibile qualora l’infortunio sia avvenuto al di fuori dell’azienda, in assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al datore e qualora vi sia e sia individuabile il responsabile civile dell’infortunio.
Esempio tipico è quello dell’incidente stradale nel quale il dipendente sia rimasto vittima di lesioni fisiche che lo hanno costretto ad assentarsi dal luogo di lavoro. In tal caso, purché l’incidente non sia avvenuto per colpa esclusiva del lavoratore, il datore di lavoro potrà agire per il recupero del danno subito nei confronti del responsabile civile.
Occorre ovviamente che da parte del dipendente avvenga la segnalazione del fatto e che vengano forniti tutti i dati relativi all’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, in quanto il certificato medico che viene inoltrato dal dipendente riporta, come noto, la sola indicazione generica di malattia, che non permette di individuarne le cause.
La procedura prevede l’invio di una diffida che consente in linea di massima di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della singola posizione, con riconoscimento del capitale richiesto e delle spese legali dovute per l’intervento, che rimangono esclusivamente in capo alla Società di Assicurazioni solvente in quanto garante della responsabilità civile del veicolo il cui conducente si sia reso responsabile del fatto.