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Con il contributo odierno, si vogliono richiamare i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di lavoro e previdenza, con riguardo all’obbligo contributivo del datore nei confronti del prestatore, in seguito all’emissione della sentenza che dispone la reintegrazione sul posto di lavoro, e sull’eventuale comminazione di sanzioni civili (interessi e mora) in caso di omissione.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18/09/2014, n. 19665/2014 – Massima
“In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, (nella specie, inapplicabile “ratione temporis”), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva”.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, 07/02/2018, n. 2970 – Massima
“In pratica, con tale decisione le sezioni Unite hanno chiarito che le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo; omissione e non già evasione contributiva perché in ogni caso mancherebbe quella che l’art. 116, comma 8, lett. b) che qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso che l’omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimità del licenziamento. Pertanto, Il datore di lavoro che versa solo i contributi dopo la sentenza che ordina la reintegrazione non incorre in omissione e dunque non è tenuto a versare alcunché come somme aggiuntive e interessi di mora”.